L’atto istitutivo deve essere stipulato per iscritto (art. 3 della Convenzione dell’Aja) con atto inter vivos o mortis causa. Nella maggior parte dei casi l’atto ha forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel caso di trust che contenga il trasferimento di beni immobili la forma dello stesso deve essere obbligatoriamente quella dell’atto pubblico affinchè possa essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.